Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge regionale reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 10) e 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e in conformità con la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste e con le disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), nonché disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano estivo e invernale, al fine del coordinamento normativo delle disposizioni in materia e della programmazione condivisa degli interventi di pianificazione e gestione dello sviluppo produttivo e della pratica sportiva dello sci e delle attività di interesse turistico secondo i principi di sostenibilità ambientale, idrogeologica, ecosistemica, climatica ed economica e finanziaria.

2. Fermo restando quanto disposto dal capo IV del decreto legislativo 40/2021, in materia di normativa a favore delle persone con disabilità, la presente legge regionale si uniforma ai principi generali e alle disposizioni attuative in materia di accessibilità di cui alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), con particolare riferimento all'obiettivo di ottenere l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture, dello spazio aperto e dell'ambiente da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile.