Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Capo VIII
 Operatori degli impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste
Art. 38
 (Personale preposto all'esercizio delle piste)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 40/2021 sono preposti all'esercizio delle piste il direttore delle piste e il personale di prevenzione, soccorso e sicurezza delle piste. Il personale operativo delle piste è costituito dal preposto all'esercizio e dal personale preposto alla battitura delle piste e all'innevamento artificiale.
2. Il direttore di pista deve possedere la formazione del coordinatore di stazione di cui all'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o dimostrare il possesso di titoli già conseguiti che risultino equipollenti. In ogni caso deve possedere l'attestazione di responsabile della sicurezza conseguito a seguito del specifico corso Mod. 2D di Associazione interregionale neve e valanghe, AINEVA, o altro corso ad esso equipollente.
3. Il direttore di pista è obbligato a dare preventiva informazione al gestore e al capo servizio delle aperture e delle chiusure delle piste e tempestiva comunicazione di qualsiasi azione ed evento riguardi la sicurezza delle piste.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art.39
 (Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 40/2021 e dagli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'attività di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste è svolta dagli operatori di cui al titolo IX della legge regionale 2/2002, nonché dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74.
2. Ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attività di prevenzione e sicurezza su impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, è svolta dai gestori, dagli esercenti, dal personale preposto all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 37, nonché, limitatamente al piano di evacuazione degli impianti a fune, dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) o da altri operatori abilitati al soccorso utilizzando tecniche e attrezzature per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti artificiali, e da eventuali ulteriori soggetti indicati nel piano di soccorso allegato al regolamento di esercizio. Nella parte sanzionatoria, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), nei confronti dei gestori, degli esercenti, del personale preposto all'esercizio degli impianti e persone estranee al servizio compresi gli utenti, si applica quanto previsto dall'articolo 43.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.