Art. 31
(Espropriazione per pubblica utilità)
1. Ai sensi e per gli effetti del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'approvazione del progetto definitivo di un impianto a fune, nonché l'autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di pista, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle aree individuate dal progetto come necessarie alla funzionalità dell'impianto o della pista, comprese quelle relative agli accessi e ai parcheggi, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e si estende anche agli impianti e alle opere di servizio accessorie agli interventi indicati nel progetto approvato.
2. Gli interventi dichiarati di pubblica utilità devono integrare nel progetto da sottoporre ad autorizzazione il piano particellare d'esproprio.
3. Per le aree interessate da manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonché per quelle relative agli accessi e ai parcheggi, l'espropriazione riguarda la proprietà superficiaria mediante la costituzione coattiva di un diritto di superficie.