Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Capo VI
 Espropriazione per pubblica utilità
Art. 31
 (Espropriazione per pubblica utilità)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'approvazione del progetto definitivo di un impianto a fune, nonché l'autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di pista, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle aree individuate dal progetto come necessarie alla funzionalità dell'impianto o della pista, comprese quelle relative agli accessi e ai parcheggi, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e si estende anche agli impianti e alle opere di servizio accessorie agli interventi indicati nel progetto approvato.
2. Gli interventi dichiarati di pubblica utilità devono integrare nel progetto da sottoporre ad autorizzazione il piano particellare d'esproprio.
3. Per le aree interessate da manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonché per quelle relative agli accessi e ai parcheggi, l'espropriazione riguarda la proprietà superficiaria mediante la costituzione coattiva di un diritto di superficie.