Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Capo IV
 Impianti a fune e regimi autorizzatori
Art. 15
 (Rilascio della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda è rilasciata la concessione o l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.
3. Le autorizzazioni rilasciate a PromoTurismoFVG non sono soggette a scadenza e non trova applicazione il comma 2.
4. A fronte della presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi istruttoria, al fine della ricognizione dei vincoli territoriali con contestuale rilascio dell'assenso preliminare da parte dell'Autorità di sorveglianza. Qualora l'intervento rientri integralmente nel Piano Neve, di cui all'articolo 8, tali vincoli e l'assenso preliminare si intendono già acquisiti con il piano stesso. Nell'atto di concessione e autorizzazione è stabilito il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo corredato dalla documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3.
5. A fronte della presentazione di un progetto definitivo, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi decisoria la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione il quale fissa anche i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.
Art. 16
 (Approvazione e attuazione del progetto definitivo)
1. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine stabilito, l'ente procedente convoca una conferenza di servizi decisoria, allegando il progetto definitivo corredato della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3, la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto di modifica alla concessione o autorizzazione di cui all'articolo 14 conforme alla determinazione, il quale inoltre fissa i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.
2. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato quando trattasi di prototipi.
3. Salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento di concessione o autorizzazione, è vietato l'inizio dei lavori, a pena di decadenza, prima dell'approvazione del progetto definitivo.
4. In sede di approvazione, oltre alla verifica della osservanza delle norme tecniche di sicurezza in vigore, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.
5. All'Autorità di sorveglianza spetta la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, la quale non solleva il progettista, l'esecutore e il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni.
6. Il provvedimento di approvazione decade se, entro i termini stabiliti per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni, il concessionario non dimostri di essere in possesso della concessione comunale di costruzione.
7. Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'atto di cui all'articolo 15 comunica la data di inizio lavori.
Art. 22
 (Autorizzazione al pubblico esercizio)
1. Alla conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto il concessionario o il soggetto autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata:
a) delle dichiarazioni dei responsabili preposti alla costruzione;
b) dei verbali di accertamento riguardanti le funi e le parti meccaniche;
c) dei certificati delle prove di laboratorio;
d) della dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
e) di ogni altro documento richiesto dalla normativa tecnica statale per la tipologia di impianto;
f) dell'attestazione dell'avvenuto pagamento:
1) nel caso di impianti prototipi, degli oneri versati su apposito capitolo del bilancio statale la cui entità è stabilita dalla normativa statale;
2) per gli impianti che non ricadono nel punto 1, della somma di 300 euro, effettuato tramite il sistema dei pagamenti PagoPa il cui accesso può essere effettuato anche tramite il sito web dell'Amministrazione regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modificazioni e secondo quanto previsto dalle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore di pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 209/2018 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018 serie generale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione.
4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione:
a) del parere dell'Autorità di sorveglianza per gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori);
b) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune e per gli ascensori diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) dell'assenso all'installazione da parte dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
d) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili diversi da quelli di cui alla lettera c).
5. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. La richiesta di eventuali integrazioni sospende l'iter sino al ricevimento delle stesse.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 29, L. R. 13/2023