Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Capo III
 Pianificazione regionale del settore turismo montano
Art. 7
 (Disposizioni in materia di pianificazione, gestione e registro degli impianti)
1. In coerenza con il Piano urbanistico regionale generale (PURG), con il Piano paesaggistico regionale (PPR), con gli altri piani di gestione del territorio e fermi restando gli strumenti di programmazione degli interventi in materia di infrastrutture di trasporto, mobilità e logistica di cui alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), l'Amministrazione regionale adotta i seguenti strumenti pianificatori di settore e di gestione per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge:
a) il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia;
b) il Programma strategico degli interventi;
c) il Registro impianti e piste.
2. Al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada, primariamente attraverso l'implementazione della sicurezza e della fruibilità del demanio sciabile, in attesa della ricomprensione del Comune di Sappada nel Piano paesaggistico regionale (PPR), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Sappada e PromoTurismoFVG, teso alla definizione delle modalità di programmazione e di esecuzione dell'intervento pubblico di ammodernamento e implementazione delle infrastrutture poste al servizio dell'area sciabile attrezzata Sappada 2000 da parte di PromoTurismoFVG, unitamente alla concertazione dell'iter da intraprendere per la stabilizzazione e la funzionalizzazione del parco giochi Nevelandia.
Art. 8
 (Piano Neve del Friuli Venezia Giulia)
1. Il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia è lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l'attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona. Il Piano Neve, al pari degli altri strumenti di pianificazione territoriale, individua le aree utilizzabili e la loro destinazione.
2. Le aree oggetto del Piano Neve coincidono con gli ambiti territoriali comunali riconosciuti come Poli turistici montani e disciplinati dall'articolo 6, comma 8.
3. L'Amministrazione regionale predispone il Piano Neve nel rispetto delle linee guida emanate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Piano Neve è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Comune appartenente ai Poli turistici montani di cui all'articolo 6, i quali, entro novanta giorni dalla richiesta, presentano le proprie osservazioni al progetto del Piano Neve.
5. Il Piano Neve adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali. Sul Piano Neve viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Piano Neve è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le varianti parziali al Piano Neve che non incidono sui criteri informatori sono approvate dalla Giunta regionale, sentiti i comuni nel cui territorio insiste l'intervento oggetto di variante, i quali si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 9
 (Contenuti del Piano Neve)
4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli impianti e le piste per le quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del Piano.
5. L'approvazione del Piano Neve comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree indicate ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
6. La realizzazione di nuovi impianti o aree sciabili attrezzate e il loro adeguamento avviene nel rispetto del Piano Neve. Queste opere, quando previste nel Piano Neve, sono esentate dalla richiesta di provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, idonei a consentirne la realizzazione.
7. Il Comune deve recepire Il Piano Neve mediante variante allo strumento urbanistico generale comunale. Il recepimento deve avvenire entro il termine di due anni dall'approvazione del Piano Neve.