Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge regionale reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 10) e 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e in conformità con la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste e con le disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), nonché disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano estivo e invernale, al fine del coordinamento normativo delle disposizioni in materia e della programmazione condivisa degli interventi di pianificazione e gestione dello sviluppo produttivo e della pratica sportiva dello sci e delle attività di interesse turistico secondo i principi di sostenibilità ambientale, idrogeologica, ecosistemica, climatica ed economica e finanziaria.
2. Fermo restando quanto disposto dal capo IV del decreto legislativo 40/2021, in materia di normativa a favore delle persone con disabilità, la presente legge regionale si uniforma ai principi generali e alle disposizioni attuative in materia di accessibilità di cui alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), con particolare riferimento all'obiettivo di ottenere l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture, dello spazio aperto e dell'ambiente da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile.
Art. 2
 (Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto a fune: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone, e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato, con esclusione degli ascensori;
b) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico a cui sono fissate una o più funi che permettono il suo spostamento lungo guide rigide, o lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi;
c) impianto di risalita: un impianto che permette al passeggero di coprire il dislivello (risalita) necessario alla pratica di uno sport o di una attività turistico-ricreativa, che prevede la discesa da monte a valle;
d) aree attrezzate: le porzioni di territorio, aperte al pubblico e comprendenti piste servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica di sport e attività ludico-ricreative;
f) pista: un tracciato o uno spiazzo di terreno opportunamente sistemato con fondo variamente preparato destinato alla pratica di uno sport;
g) pista di collegamento: un tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori la cui trazione non sia trasmessa da funi, gli ascensori in esercizio privato, le vie aeree di esbosco, i parchi divertimento, i parchi avventura, gli impianti fissi e mobili per luna park, assimilabili esemplificativamente alle zipline, cable wake, bob su rotaia e snowtoobing.
Art. 3
 (Regolamento di attuazione)