Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Art. 6
 (Definizione di Poli turistici montani e competenze di PromoTurismoFVG)
2. Sono ambiti dei Poli turistici montani i territori dei comuni ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui al comma 1, la cui attrattività turistica beneficia delle attività nel Polo turistico montano.
3. PromoTurismoFVG, in quanto ente preposto, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), al concorso, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo del turismo sportivo invernale nei Poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze, gestisce ed è autorizzato a dare in esercizio a terzi gli impianti a fune a uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico e le aree sciabili attrezzate per la pratica degli sport sulla neve ricadenti nei Poli turistici montani di cui al comma 8.
4. Gli impianti di risalita dei Poli turistici montani possono essere autorizzati anche per l'esercizio di trasporto estivo per la pratica di sport e/o attività ludico ricreative.
5. Le aree dedicate alla pratica degli sport e delle attività ludico ricreative di cui al comma 4 possono essere gestite da un soggetto diverso dal gestore degli impianti di risalita.
6. Per la promozione e la gestione delle piste e degli impianti agonistici omologati per gare a livello almeno nazionale, PromoTurismoFVG stipula apposite convenzioni che definiscono anche le percentuali di ripartizione dei costi tra i soggetti interessati.
8. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati Poli turistici montani i Poli di cui all'allegato A alla presente legge. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
9. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati ambiti dei Poli turistici montani gli ambiti di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato B è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.