Art. 5
(Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori in materia di impianti a fune in servizio privato e piste)
1. I Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di impianti a fune in servizio privato rientranti nella terza categoria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), punto 1). Restano ferme le competenze in materia di sorveglianza tecnica e vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
2. I Comuni sono competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste per la pratica degli sport della montagna in aree attrezzate limitatamente a quelle individuate all'articolo 24, comma 2.