Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Art. 42
(Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)
1. Le norme previste per gli sciatori dalla presente legge si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.