Art.36
(Sospensione dell'esercizio)
1. L'Amministrazione regionale può sospendere cautelativamente l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto o di una pista in caso di accertate situazioni di pericolosità.
2. Ripristinate le condizioni di sicurezza, la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto o della pista ha luogo previo nullaosta dell'Autorità di sorveglianza.
3. Fermo restando quanto disposto dalla
legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), il gestore è tenuto a sospendere l'esercizio qualora si presentino situazioni di pericolo.