Art. 35
(Regolamento di esercizio)
1. L'esercizio degli impianti e piste deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione o autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nonché nell'autorizzazione all'esercizio e nel regolamento di esercizio, da redigersi, per ciascun impianto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3.