Art. 34
(Garanzia assicurativa)
1. Per tutta la durata della concessione, il titolare della concessione o autorizzazione deve essere assicurato contro gli infortuni e i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi e alle loro cose, nonché alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell'espletamento delle proprie mansioni.
2. L'assicurazione deve coprire tutto il percorso su cui si sviluppa l'impianto o la pista, nonché le stazioni di partenza, intermedie e di arrivo e le aree delle biglietterie e di informazione.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla copertura assicurativa la struttura competente ordina l'immediata sospensione dell'esercizio. Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la struttura competente per la categoria di impianto dispone la decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione.