Art. 32
(Gestione impianti e piste)
1. Il concessionario o il soggetto autorizzato all'esercizio degli impianti e piste è il gestore degli stessi. Il gestore è tenuto a provvedere alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione, strumentale al mantenimento dei requisiti di sicurezza prescritti, comprensivi della segnaletica.
2. La gestione dell'impianto e della pista può essere affidata a un esercente previo nullaosta dell'Amministrazione regionale. L'esercente è preposto all'esercizio insieme al direttore o al responsabile dell'esercizio o al direttore responsabile dell'impianto, e al direttore delle piste e al personale operativo.
3. Il concessionario dell'impianto di risalita di nuova realizzazione o che sia stato oggetto di allungamento o accorciamento del tracciato di linea, assume il ruolo di gestore delle piste che a esso afferiscono in forma esclusiva tenendo in considerazione le eventuali altre strutture, impianti o piste, presenti nell'area e da lui gestite.