Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Art. 29
 (Tappeti mobili)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.