Art. 28
(Classificazione e requisiti delle piste)
1. Le piste sono classificate e segnalate, nonché hanno i requisiti, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dal
decreto legislativo 40/2021 per le piste da sci, dalle federazioni sportive internazionali e nazionali per le altre discipline.
2. Nelle aree sciabili attrezzate, in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti, i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste degli sport sulla neve con indicazione del relativo grado di difficoltà.
3. Per le piste di sport che non siano sulla neve, alla partenza della pista i gestori delle stesse appongono una mappa delle piste con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.