1.
L'apertura all'esercizio delle piste comprensiva della classificazione delle discipline sportive praticabili e del grado di difficoltà di ogni singola disciplina è autorizzata dall'Amministrazione competente ed è subordinata alla presentazione da parte del gestore della pista della domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a cui viene allegata:
a) relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto oggetto dell'autorizzazione all'apprestamento e delle prescrizioni ivi contenute;
b) elaborati grafici riportanti il "come eseguito";
c) la documentazione che attesti il titolo posseduto o acquisito sui fondi interessati dall'opera;
d) la segnalazione del grado di difficoltà della pista effettuata dal gestore;
e) il nominativo del direttore delle piste nominato, corredato della dichiarazione dello stesso di accettazione dell'incarico e della documentazione comprovanti la titolarità a svolgere la mansione;
f) copia del contatto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivabili da responsabilità del gestore in relazione all'uso delle piste.