Art. 26
(Ultimazione)
1. Ultimata la realizzazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera all'Amministrazione competente, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di curare che la pista mantenga le caratteristiche previste dal progetto e di osservare le eventuali prescrizioni contenute nel progetto e nell'atto di approvazione dello stesso.