Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Art. 25
 (Autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di piste)
1. L'Amministrazione competente autorizza l'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste a seguito di una valutazione di opportunità e di una valutazione formale del progetto sui seguenti requisiti di sicurezza: immunità idrogeologica durante i periodi di esercizio della pista, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, sistemi di protezione contro gli infortuni e la segnaletica.
2. La valutazione di opportunità è già conseguita qualora l'intervento sia previsto nel Piano Neve di cui all'articolo 8.
3. La valutazione di opportunità, qualora l'intervento non sia previsto nel Piano Neve, è conseguita previa convocazione di conferenza di servizi, in seno alla quale sarà valutato anche il piano di sostenibilità della pista sia ai fini della realizzazione, sia nel futuro esercizio.
4. La richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste deve essere corredata del progetto almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore, del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili, del piano di sostenibilità economica della pista sia ai fini della realizzazione, sia ai fini del futuro esercizio, nonché della dichiarazione di impegno ad assicurare la manutenzione e la preparazione delle piste per l'intera durata dell'esercizio.
5. Qualora la richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste sia avanzata da PromoTurismoFVG è richiesta la presentazione unicamente del progetto almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore, nonché del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili.
6. L'efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all'osservanza di specifiche prescrizioni.
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessarie per l'esecuzione delle piste, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.