Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Art. 24
 (Sport della montagna in aree attrezzate)
1. Sono Sport della montagna in aree attrezzate le attività sportive la cui pratica riconosciuta dal CONI, senza l'ausilio di un motore endotermico, necessita di dislivelli naturali importanti o aree innevate, praticate in aree appositamente preparate, attrezzate e apprestate ai fini della sicurezza.
2. Sono considerate altresì piste, le aree per la pratica degli sport della montagna, di cui al comma 1, che non rientrano nelle definizioni delle piste di cui al decreto legislativo 40/2021 o delle strutture alpine regionali di cui alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), costituite da tracciati per la pratica di una specifica disciplina sportiva nel rispetto delle regole tecniche definite dal CONI o di norme tecniche a valenza comunitaria o nazionale, ma che non risultino praticate in territorio aperto ai sensi dell'allegato 2 alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe).
4. Nelle aree attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.
5. Nelle aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.