Art. 23
(Collaudo generale e definitivo)
1. Il collaudo generale e definitivo è eseguito dall'Autorità di sorveglianza al fine di verificare la manutenzione e l'eventuale insorgenza di problematiche date dall'esercizio dell'impianto stesso, alla scadenza dei dodici mesi dall'autorizzazione all'esercizio pubblico, rilasciata a seguito dei lavori di costruzione o di variante costruttiva o di revisione generale, nei quali l'impianto ha svolto il servizio pubblico secondo l'ordinaria stagionalità.
2. Il sopralluogo di collaudo viene eseguito dall'Autorità di sorveglianza, in contradittorio con il direttore o responsabile dell'esercizio dell'impianto specifico. Nel verbale di collaudo sono riportate le eventuali prescrizioni di sicurezza che risulta necessario adottare e la tempistica entro cui vanno attuate, al fine del mantenimento della validità del nullaosta tecnico di sicurezza rilasciato a seguito delle verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio.