Art. 21
(Cessazione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. In ogni caso di cessazione definitiva della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, il concessionario è obbligato, entro il termine di diciotto mesi, alla restituzione in pristino, parziale o totale, dell'ambiente naturale, compresa la demolizione di opere e l'asporto dei materiali di risulta.
2. In caso di inadempienza l'Amministrazione regionale può anche provvedere d'ufficio ponendo le spese a carico del concessionario, che sarà tenuto al relativo rimborso.