Art. 20
(Revoca della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. I provvedimenti concessori e autorizzatori possono essere revocati per comprovate esigenze di pubblico interesse. Eventuali indennizzi sono a carico del soggetto titolare dell'interesse pubblico perseguito.
2. Nessuna indennità spetta nel caso di revoca richiesta dal concessionario.