Art. 19
(Decadenza e sospensione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1.
È disposta la decadenza dell'atto concessorio o autorizzatorio qualora il soggetto autorizzato o il concessionario:
a) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da disposizione di legge o di regolamento;
b) non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza o di regolarità dell'esercizio, ovvero, in generale, in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti e delle opere complementari;
c) interrompa per più di tre anni l'esercizio, salvo giustificati motivi.
2. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione dell'atto quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni e obblighi previsti al precedente comma.
3. La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto a indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.