Art. 17
(Modifica alla concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d'interesse pubblico, su iniziativa dell'amministrazione procedente, la concessione o l'autorizzazione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali.
2. A richiesta dell'intestatario dell'atto, la concessione o l'autorizzazione può essere volturata ad altro soggetto quando questi abbia la disponibilità dell'impianto in via esclusiva e mediante titolo idoneo.
3. Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.
4. Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l'impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell'esercizio dell'impianto per un periodo non superiore a un anno e per non più di una volta.