Art. 13
(Regimi autorizzatori)
1. La costruzione e l'esercizio di impianti di prima categoria come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera a), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a concessione. La costruzione e l'esercizio di impianti di seconda categoria, come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera b), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a autorizzazione.
2. In ogni caso l'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto è subordinata all'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali effettuate dall'Autorità di sorveglianza, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite.
3. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione è stabilito il termine entro il quale deve essere realizzato l'impianto.