1.
Gli impianti a fune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in tre categorie:
a) la prima categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori, in servizio di trasporto pubblico generale, che costituiscono, da soli, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi;
b) la seconda categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori a uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico;
c)
la terza categoria comprende:
1) impianti a fune in servizio privato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, funivie, teleferiche, piccole teleferiche montane, fili a sbalzo, telefori, palorci;
2) impianti di trasporto non ricadenti nel punto 1) e non classificabili come prima o seconda categoria.