Art.39
(Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)
2. Ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attività di prevenzione e sicurezza su impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico, fatto salvo quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, è svolta dai gestori, dagli esercenti, dal personale preposto all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 37, nonché, limitatamente al piano di evacuazione degli impianti a fune, dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) o da altri operatori abilitati al soccorso utilizzando tecniche e attrezzature per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti artificiali, e da eventuali ulteriori soggetti indicati nel piano di soccorso allegato al regolamento di esercizio. Nella parte sanzionatoria, nel rispetto della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), nei confronti dei gestori, degli esercenti, del personale preposto all'esercizio degli impianti e persone estranee al servizio compresi gli utenti, si applica quanto previsto dall'articolo 43.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.