Art. 30
(Obblighi degli organizzatori di eventi agonistici e organizzazioni sportive e loro atleti)
1. A richiesta di organizzatori di eventi sulla neve, il gestore può mettere a disposizione le piste e le relative dotazioni di sicurezza. Resta in capo agli organizzatori, oltre alla predisposizione delle piste di gara, la verifica puntuale della correttezza della dotazione fornita e l'eventuale richiesta di integrazione del materiale relativo alla sicurezza.
2. Il comma 1 si applica anche per gli allenamenti.
3. È in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti la posa e la rimozione dell'attrezzatura all'uopo predisposta per l'evento o l'allenamento. Sono altresì in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti gli oneri per il ripristino della pista e per il ripristino degli apprestamenti di sicurezza della pista temporaneamente messa a disposizione, anche quando eseguiti dal gestore.