Art. 11
(Registro impianti e piste)
1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo il Registro degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve, di seguito Registro impianti e piste, contenente la ricognizione degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve del territorio della regione e l'individuazione della loro dimensione, ubicazione, e afflusso.
2. Il Registro impianti e piste è tenuto dall'Autorità di sorveglianza secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
3. All'interno del Registro impianti e piste l'Autorità di sorveglianza individua anche gli impianti già dismessi o da dismettere, siano essi all'interno o all'esterno del demanio sciabile.