Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.
Art. 27
 (Norma finanziaria)
1. In relazione alle minori entrate previste per effetto del disposto di cui all'articolo 56 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, č autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.