<<2 ter. Con esclusione di quanto previsto dal comma 2 bis le presenti disposizioni, non trovano applicazione, nel caso in cui le somme originariamente dovute all'Amministrazione e agli enti regionali, anche se rateizzate, siano pari o inferiori agli importi del presente articolo, salvo che, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
2 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.>>.