Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.
Art. 15
 (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000)
1.
L'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 43
 (Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)
1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.>>.