Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.
Art. 7
 (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 7/2000)
Art. 13
 (Modifiche all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000)
1. All'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;>>.

Art. 15
 (Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000)
1.
L'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 43
 (Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)
1. I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.>>.

Art. 23
 (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 7/2000)
1. All'articolo 56 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 26
 (Norma transitoria)
1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 11, ai procedimenti avviati e non ancora conclusi aventi a oggetto l'erogazione di incentivi di cui all'articolo 40 della legge regionale 7/2000 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7/2000 come modificati dall'articolo 10.
Art. 27
 (Norma finanziaria)
1. In relazione alle minori entrate previste per effetto del disposto di cui all'articolo 56 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.