Legge regionale 01 luglio 2022, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Disposizioni in materia di intermodalità.
Art. 1
 (Trasporto intermodale)
Art. 2
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);
b) il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);
c) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).
Art. 3
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 15/2004, come inserita dall'articolo 1, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 15/2004, come aggiunta dall'articolo 1, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.