Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Capo VIII
 Disposizioni in materia di ambiente ed energia
Art. 86
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)
1.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le parole: <<e previo parere della Commissione consiliare competente>> sono soppresse.

Art. 93
 (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 21/2020)
1. All'articolo 25 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 98
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 105
 (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
1.
L'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Programmazione degli interventi)
3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.>>.

Art. 110
 (Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 11, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), ai fini dell'autorizzazione idraulica si intende che gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 11/2015, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione e, pertanto, non sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
Art. 111
 (Identificativo digitale carburanti)
1. Ai fini della dematerializzazione del sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti disciplinato dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un progetto pilota che affianca all'identificativo di cui alla legge regionale 14/2010, un identificativo digitale costituito da un codice a barre interoperabile bidimensionale (cosiddetto QRCode) e prevede nuove modalità di utilizzo delle misure di sostegno al rifornimento di carburanti mediante un'applicazione mobile (cosiddetta APP).
2. All'attuazione del progetto pilota di cui al comma 1, finalizzato a verificare l'operabilità del nuovo sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti, della durata massima di dodici mesi, partecipano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti su territorio regionale, nonché, su base volontaria, un campione di gestori di impianti di distribuzione di carburanti e un campione di cittadini scelti dalla Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 112
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche: