Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Capo VII
 Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità
Art. 70
 (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)
2. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture statali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 72
 (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)
5.
Dopo il comma 7 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.>>.

Art. 76
 (Subentro Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo al Conservatorio di Udine)
1. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro dell'Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo ventennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto n. PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 13, commi da 85 a 88, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per complessivi 1.044.419,20 euro, per lavori di manutenzione straordinaria del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 5° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini, ai sensi dell'articolo 22 bis della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), come introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda).
2. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro dell'Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo decennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto n. PMT/5139/UES/UNI del 26 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 7, commi 59-61, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per complessivi 1.992.393,80 euro per la ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 6° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
3. Con provvedimento del Servizio competente in materia di edilizia universitaria si confermano i contributi e si ridefiniscono i nuovi termini e modalità di erogazione.
4. La liquidazione dell'importo già concesso avviene a stato di avanzamento a copertura del nuovo quadro economico fino alla concorrenza dei ratei scaduti del contributo, al momento dell'inizio lavori.
Art. 81
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 2/2000)
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 56 bis 2, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 83
 (Modifiche allalegge regionale 19/2009)
4.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);>> sono aggiunte le seguenti: <<sono inoltre compresi gli interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 o quelli di ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, qualora siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria;>>.