Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Capo V
 Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Art. 49
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 45/2017)
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 12, lettera a bis) della legge regionale 45/2017, come introdotta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 52
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9/2021)
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 54
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2021)
1. All'articolo 7 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 60
 (Sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia)
1. Nelle more dell'approvazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021- 2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare parte delle risorse regionali aggiuntive destinate alla realizzazione di programmi specifici, pari a complessivi 3.500.000 euro, per finanziare misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia previste all'interno dell'Obiettivo specifico k) "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata" della bozza del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027 approvato nella sua versione preliminare con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 468 (Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per l'anno 2022 e 1.050.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 61
 (Contributo straordinario per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Leopoldo Perco" di Gorizia e all'Istituto comprensivo "Udine III" di Udine per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2021/2022.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 62
 (Evento Big Science Business Forum - BSBF 2024. Autorizzazione alla presentazione della candidatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a presentare la candidatura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale soggetto ospitante al "Big Science Business Forum - BSBF - anno 2024", un evento internazionale di carattere congressuale ed espositivo che si svolge con cadenza biennale, quale punto di incontro tra le grandi infrastrutture di ricerca (organizzazioni Big science) e l'industria, indicando la città di Trieste quale sede più idonea a ospitarlo.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 64
 (Contributo straordinario a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto)
1. Al fine di favorire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia dei minori provenienti dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per accogliere le richieste di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza dei servizi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente norma al 31 dicembre 2022.
2. Il genitore, familiare o tutore del minore proveniente dall'Ucraina, in attesa o in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso), dopo aver effettuato l'iscrizione del minore a uno dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, presenta istanza cartacea di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza al Servizio sociale del Comune territorialmente competente.
3. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il Servizio Sociale del Comune competente al pagamento del contributo spettante direttamente al gestore del servizio educativo al fine di coprire integralmente le rette mensili di frequenza del minore.
4. Il gestore del servizio educativo accreditato presenta mensilmente via PEC al Servizio Sociale del Comune formale istanza di rimborso, allegando copia della fattura intestata al genitore, familiare o tutore del minore, attestante il nominativo del minore accolto, l'orario di frequenza, la mensilità di riferimento e l'importo mensile della retta per il periodo frequentato.
5. Il Servizio Sociale del Comune invia all'Amministrazione regionale la richiesta di finanziamento sulla base delle domande accolte, indicando il numero di minori, le mensilità di riferimento, l'importo mensile della retta e l'importo complessivo da rimborsare.
6. L'Amministrazione regionale trasferisce i fondi necessari per dare copertura al contributo di cui al comma 1 fino a esaurimento dello stanziamento previsto a bilancio.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.