Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Capo III
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 18
 (Utilizzo economie per Progetto Alto Adriatico 2022-2024)
1. PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse con decreto de Direttore del Servizio turismo n. 2355/PROTUR del 28 settembre 2020 della Direzione centrale attività produttive e turismo ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per la realizzazione del Progetto Alto Adriatico, per la parte non utilizzata negli anni 2020-2021, a copertura di analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2022, per le finalità di cui all'articolo 2, commi 14 e 15, della legge regionale 24/2021.
Art. 21
 (Proroga termini unificazione Fondi di rotazione)
1. Tenuto conto della necessità di ottemperare agli adempimenti tecnici concernenti la costituzione e l'operatività di FVG PLUS SpA, preordinati allo svolgimento delle attività di segreteria unica, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono stabiliti all'1 marzo 2023, i termini di cui all'articolo 55, commi 1, 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>), e di cui all' articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 23
 (Ulteriore abbattimento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse già assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese, aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, criteri e modalità per la concessione delle contribuzioni integrative delle garanzie di cui al comma 1, rilasciate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.
Art. 24
 (Modifica agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015 in materia di aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali)
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciute le intese stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge aventi a oggetto interventi nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).