Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 96
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)
1.
All'articolo 14 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
lettera a)>>sono sostituite dalle seguenti: <<
lettere a) e a bis)>>;
b)
dopo il primo periodo del comma 9 č aggiunto il seguente: <<
Non č richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.>>;
c)
al comma 12 le parole <<
lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
lettere a) e a bis)>>.