Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 85
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/1998)
1.
Il
comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 6/1998 č sostituito dal seguente:
<<5. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo č regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quinquennale il cui schema tipo č approvato dalla Giunta regionale. L'incarico č incompatibile con ogni altra attivitą professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa č utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianitą di servizio. Il trattamento economico č determinato con riferimento ai criteri previsti per i vicedirettori centrali dell'Amministrazione regionale.>>.