Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 84
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6/1998)
1.
Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
di lavoro autonomo>> sono soppresse;
b)
le parole <<
in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<
con riferimento ai criteri stabiliti per i direttori centrali dell'Amministrazione regionale>>.