Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 82
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2012)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualitą di competenza regionale), le parole <<
Alla Direzione centrale competente in materia di portualitą regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale. Tale Direzione centrale, in particolare:>> sono sostituite dalle seguenti: <<
All'Amministrazione regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale, in particolare:>>.