Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 80
(Conferma contributi già concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000)
1. In relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e alle difficoltà operative incontrate dagli Enti locali nella programmazione delle opere pubbliche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della
legge regionale 2/2000, anche fissando, con il decreto di conferma del contributo, un nuovo termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori.
2. Per le finalità indicate al comma 1 il Comune beneficiario presenta al Servizio competente, entro il 30 settembre 2023, un'istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 77, L. R. 13/2023