Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 75
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2018)
1.
Dopo il
comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), č inserito il seguente:
<<12 bis. Il Comune beneficiario č autorizzato a destinare le aree oggetto di demolizione, anche attraverso la loro eventuale cessione, per finalitā di sviluppo e di valorizzazione del territorio montano.>>.