Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 70
(Modifica all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilitā), č aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale č autorizzata a realizzare il catasto delle strade comunali e a integrare il Sistema Informativo Stradale con i dati relativi, mettendoli a disposizione dei Comuni stessi mediante accesso alla piattaforma di gestione e consultazione e stabilendo, attraverso apposite convenzioni, le modalitā e i tempi di aggiornamento.>>.
2. Per le finalitā di cui al
comma 1 bis dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitā) - Programma n. 5 (Viabilitā e infrastrutture statali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.