Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 59
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)
1.
A decorrere dall'anno educativo 2021/2022, al fine di garantire alle famiglie l'ammissione al Fondo per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nelle more del rilascio del provvedimento di accreditamento ai gestori dei servizi educativi per la prima infanzia da parte dei Comuni, č previsto che:
a) gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a concedere alle famiglie il beneficio relativo all'abbattimento delle rette per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia;
b) i gestori dei servizi educativi per la prima infanzia applicano il beneficio spettante alle famiglie, a scomputo della retta mensile ai fini della rendicontazione del beneficio;
c) gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a liquidare ai gestori dei servizi educativi per la prima infanzia i benefici applicati.