Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 54
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2021)
1.
All'articolo 7 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.>>;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'
articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.>>;
c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere la Dote famiglia al proprio Comune di residenza anche in assenza di attestazione ISEE. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.>>;
d)
al comma 5 dopo le parole <<
numero dei figli>> è inserita la seguente: <<
minori>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 7 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.