Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitą, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitą produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitą, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 52
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9/2021)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalitą altamente specializzate - Talenti FVG), le parole <<
e che non siano residenti e domiciliate sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa>>.
2. Per le finalitą di cui all'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.