Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 47
 (Procedure per il rafforzamento amministrativo dei soggetti attuatori del PNRR)
1. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale titolari di interventi previsti nel PNRR od operanti quali soggetti attuatori dei progetti riferiti al suddetto Piano, la Regione predispone appositi elenchi di personale, in possesso di specifici requisiti culturali e professionali, ai quali le suddette amministrazioni possono attingere per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, purché non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza dei singoli enti e con termine previsto entro il 31 dicembre 2026; tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.
3. Negli elenchi di cui al comma 1 sono collocati i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti secondo quanto previsto dal relativo bando e che siano risultati idonei in esito allo svolgimento di procedure idoneative la cui tipologia, contenuti e modalità di effettuazione sono definiti dalla Regione nel medesimo bando, potendosi adottare, a tale proposito, al fine della riduzione delle tempistiche attuative, anche metodologie semplificate quali la verifica dell'idoneità mediante colloquio. Il conseguimento dell'idoneità non dà diritto all'assunzione ma ad esso consegue il diritto all'inserimento negli elenchi.
4. Gli elenchi sono articolati, secondo quanto definito con il bando di cui al comma 3, in sezioni distinte per ambiti territoriali e professionalità. I candidati possono chiedere di essere inseriti in più ambiti territoriali.
5. La Regione pubblica gli elenchi nel proprio sito istituzionale; le amministrazioni di cui al comma 1 attingono direttamente da tali elenchi in base alle proprie esigenze proponendo l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato al soggetto individuato e dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta assunzione; la rinuncia alla proposta di assunzione da parte del soggetto interessato comporta l'esclusione dall'ambito territoriale di riferimento o, nel caso di esaurimento delle possibili opzioni relativamente agli ambiti, all'esclusione dall'elenco.