Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversitā, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attivitā produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilitā, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Art. 45
(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017)
1.
Alla
lettera c) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), č aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
Limitatamente alle assunzioni nella categoria B il requisito dei tre anni di servizio si ritiene soddisfatto anche qualora svolto parzialmente nella categoria immediatamente inferiore a condizione che la stessa sia stata dichiarata a esaurimento entro il 31 dicembre 2020 con atti formali adottati dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti.>>.